EQUITALIA: ILLEGITTIMA L'IPOTECA "MISTA" PER CREDITI TRIBUTARI SOTTO SOGLIA!
La sentenza in commento rischia di avere un impatto davvero innovativo in materia di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia nei confronti del contribuente moroso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, infatti, con la sentenza n. 1026/03/15, ha stabilito che in caso di pendenza di obbligazioni, sia di natura tributaria sia di altra natura, al fine di stabilire se il debito è superiore alla soglia prevista dalla legge per poter procedere all'iscrizione ipotecaria, pari ad euro 20.000,00, occorre considerare solamente le obbligazioni aventi natura tributaria!
Sulla base di tale premessa la Ctp di Frosinone dichiarava illegittima l'iscrizione ipotecaria posta in essere da Equitalia nei confronti del ricorrente in quanto, seppur la somma complessiva del debito risultava superiore alla soglia di cui sopra, le iscrizioni a ruolo che facevano riferimento a debiti tributari non superavano la soglia di euro 20.000,00.
In modo particolare, le maggiori pendenze facenti capo al contribuente riguardavano debiti previdenziali (cartelle di pagamento INAIL e soprattutto INPS) in merito ai quali il giudice tributario si è dichiarato incompetente per difetto di giurisdizione.
Per tale ragione, la Commissione si è pronunciata soltanto sui debiti di natura tributaria il cui ammontare complessivo è risultato non superiore alla soglia prevista dall'art. 77, comma 1 bis, del DPR n. 602/1973.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca