EQUITALIA E' SEMPRE TENUTA AD ESIBIRE COPIA CONFORME DELLA CARTELLA!
"Non è sufficiente il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, perchè vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all'originale allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto".
Con queste parole il TAR della CAMPANIA con la sentenza n. 1305/2016 ha ribadito l'obbligo in capo all'agente della riscossione di esibire copia conforme delle cartelle di pagamento notificate al contribuente e non il semplice estratto di ruolo.
Lo stesso organo amministrativo aveva già evidenziato tale orientamento con la sentenza n. 5071/2015 nella quale veniva chiaramente affermato che "L'estratto di ruolo non può essere considerato alla stregua delle cartelle di pagamento".
Vale la pena emarginare in queste sede un estratto della recentissima sentenza n. 317/2016 pronunciata dalla sezione n. IV del CONSIGLIO DI STATO e che, a parere di chi scrive, rappresenta la spiegazione logico-giuridica sottesa all'obbligo di esibizione della copia conforme della cartella esattoriale: "L'accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'Amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica come equipollente; è quindi OBBLIGO dell'esattore conservare le cartelle di pagamento elevate nei confronti dei contribuenti, i quali conservano il diritto ad ottenerne visione non potendo essere considerati equipollenti gli eventuali estratti di ruolo messi a disposizione dagli uffiici del Concessionario, dai quali non può in alcun modo desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione, con una significativa lesione della prerogative riservate al contribuente dal nostro ordinamento".
Avv. Giuseppe Mecca
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