E’ NULLO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AD UNA SOCIETA’ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

La Commissione tributaria provinciale di Varese, richiamando espressamente i principi affermati dalla Corte di Cassazione con le note sentenze 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, ha stabilito che “quando una società è cancellata dal registro delle imprese, giuridicamente non esiste più”.

Ne deriva che l’avviso di accertamento notificato ad una società già cancellata dal registro delle imprese è nullo stante l’inesistenza giuridica del destinatario.

Con la suddetta cancellazione, infatti, il destinatario perde soggettività da un punto di vista giuridico, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria non può vantare nessun credito verso di esso.

Infatti, come ben chiarito dai giudici di Varese (sentenza n. 21/2014), “Lo scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese determina come conseguenza l’impossibilità da parte degli uffici finanziari di emettere atti impositivi nei confronti della stessa società”.

Tale principio, a seguito della riforma societaria, deve ritenersi equanimemente applicabile sia alle società di persone che alle società di capitale. Una diversa interpretazione, infatti, darebbe luogo ad una ingiustificabile disparità di trattamento dato il significato attribuito all’atto della cancellazione dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Sulla base di queste motivazioni la Ctp di Varese accoglieva il ricorso del contribuente con soccombenza e condanna alle spese di lite per l’Agenzia delle entrate.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com