E’ NULLA LA CARTELLA ESATTORIALE SE IL RUOLO NON E’ STATO SOTTOSCRITTO

Molto interessante per i contribuenti, o forse ancora di più, per i difensori dei contribuenti, appare la sentenza n. 88/03/14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Enna ha dichiarato nulla una cartella di pagamento per mancata sottoscrizione del ruolo.

I Giudici Siciliani sono stati molto chiari nel rimarcare il principio secondo cui “la mancata sottoscrizione del ruolo, anche mediante firma elettronica, da parte di un funzionario dell’ente impositore o di un suo delegato, determina la nullità della cartella di pagamento con cui l’Agente della Riscossione porta il ruolo a conoscenza del contribuente”.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento, attraverso la quale, il contribuente contestava, tra le altre cose, la mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’Ufficio  o di un soggetto da lui delegato.

Ad avviso del ricorrente tale doglianza doveva comportare automaticamente la nullità della cartella che veicolava, appunto, il ruolo oggetto di contestazione.

L’Agente della Riscossione, unico soggetto contro cui veniva proposto il ricorso, chiedeva ai Giudici di valutare l’opportunità di integrare il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, ritenendo quest’ultima il solo soggetto legittimato a poter controbattere sull’eccezione così come proposta dal ricorrente.

Tale richiesta, però, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento dai Giudici Ennesi, i quali, a sostegno del proprio orientamento, hanno richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte, ordinanza n. 21220 del 2012, secondo cui “..Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il Giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

Pertanto, in assenza di una prova che dimostrasse l’effettiva e corretta sottoscrizione del ruolo da parte del soggetto per legge competente, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato nulla la cartella di pagamento, con contestuale condanna dell’Agente della Riscossione al pagamento delle spese processuali.

Dalla sentenza in commento emerge, in maniera lapalissiana, un concetto non ancora del tutto recepito dall’Agente della Riscossione, quello per cui, in caso di contestazioni che riguardano anche l’operato del soggetto titolare della pretesa impositiva, non è il Giudice a dover integrare il contraddittorio, o, tantomeno, il contribuente a preoccuparsi di identificare il giusto destinatario della sua lamentela, ma è l’Agente della Riscossione, che, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, dovrà preoccuparsi di chiamare in causa il soggetto legittimato, non ravvisandosi mai, in ipotesi come queste, la fattispecie del litisconsorzio necessario.

                                                                                                                         Dott. Daniele Brancale

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