E’ AMMESSO IL RICORSO AVVERSO L’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA A CARTELLE ESATTORIALI “DATATE”

L’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973 notificata da Equitalia S.p.A. può essere legittimamente impugnata dinanzi alla Commissione tributaria al fine di eccepire la prescrizione di una cartella particolarmente “datata”, sebbene il suddetto atto non risulti ricompreso tra quelli elencati dall’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992.

Il giudice tributario, infatti, dovrà verificare la regolare notifica della cartella di pagamento “datata” nonché l’eventuale notifica nel tempo di atti interruttivi dei termini di prescrizione. Laddove la cartella (atto presupposto!) non risulti notificata ovvero Equitalia non dimostri di aver interrotto tempestivamente i termini di prescrizione, la cartella di pagamento stessa dovrà essere annullata con discarico del debito iscritto a ruolo

Ad affermare quanto sopra ci ha pensato la Commissione tributaria provinciale di Roma con la recente sentenza n. 15857/14.

Nel caso in esame, infatti, un contribuente romano impugnava una intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale risalente al 1994. Equitalia S.p.A. si costituiva in giudizio ma non dava prova della notifica della cartella di pagamento limitandosi a sostenere l’inammissibilità del ricorso alla luce della non impugnabilità dell’intimazione di pagamento quale atto non ricompreso all’interno dell’elencazione di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992.

La Ctp di Roma respingeva fermamente la tesi avanzata dall’agente della riscossione procedendo all’annullamento della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione. In particolare, la Commissione affermava quanto segue: “l’eccezione di prescrizione dell’imposta è meritevole di accoglimento poiché alcuna prova di avvenuta notifica è stata offerta da parte resistente. Inoltre la mancata notifica di un atto prodromico, a prescindere dall’avvenuta prescrizione, invalida l’atto successivo”.

  

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com