Ctp di Caltanissetta: la motivazione dell'accertamento deve rifarsi al contraddittorio!

L'avviso di accertamento basata su studi di settore è illegittimo non solo nei casi in cui non vi sia stato contraddittorio preventivo con il contribuente ma anche, come stabilito dalla Ctp di Caltanissetta con sentenza n. 464/03/13, tutte le volte in cui l'avviso di accertamento non riporti quanto emerso dal contraddittorio e le motivazioni idonee a confutare le deduzioni difensive offerte dalla parte sottoposta ad accertamento.

Non basta, dunque, il formale invito del contribuente presso l'Ufficio al fine di espletare il preventivo contraddittorio ma occorre, altresì, che nella motivazione dell'avviso di accertamento si indichino le ragioni difensive esposte dal contrabuente e le motivazioni per le quali tali ragioni si ritengono infondate.

La Commissione siciliana introduce con coraggio un principio del tutto nuovo ed assolutamente ragionevole. Fondamentale il passo della motivazione in cui si afferma testualmente che "é difforme dal disposto legislativo la motivazione dell'accertamento quanto non contiene alcun riferimento a quanto esposto dal contribuente in sede di contraddittorio".

Prima di pagare, informati!

P. Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com