CONTRADDITTORIO PREVENTIVO COME DIRITTO FONDAMENTALE DI OGNI CITTADINO EUROPEO
La Commissione tributaria provinciale di Lecco, con la recente sentenza n. 98/03/2014, ha evidenziato ancora una volta come, nelle ipotesi di accertamento fiscale di natura induttiva, vale a dire fondato su standard e presunzioni semplici, l’emissione dell’atto di accertamento debba essere sempre preceduta dal confronto tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente il quale deve essere posto in condizione di fornire i propri chiarimenti e le giustificazioni.
Se da un lato l’affermazione di principio può essere ritenuta pacifica, dall’altro, risulta assolutamente interessante l’ancoraggio normativo tracciato dalla Commissione di Lodi che, richiamando il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ha definito l’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo come un diritto fondamentale di ogni cittadino europeo.
Queste le parole dei Giudici di Lodi: “L’art. 41 della Carta Ue dei diritti fondamentali stabilisce che ogni soggetto ha il diritto di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che possa recargli pregiudizio”; pertanto “nei rapporti tra pubblica amministrazione e destinatario dell’atto, il diritto al contraddittorio preventivo costituisce, secondo la giurisprudenza comunitaria, principio generale dell’ordinamento Ue”.
La Commissione ha poi richiamato talune pronunce fondamentali in tal senso (Cge causa 32/62 e sentenze C-439/05 e C-454/05) sottolineando come i principi del diritto Ue “vincolano le autorità degli stati membri e l’amministrazione finanziaria non può escluderne o limitarne l’applicazione”.
In conclusione, la Ctp di Lodi ha ben chiarito che il contraddittorio preventivo deve intendersi quale “requisito necessario del giusto processo, indipendentemente dalla espressa previsione di legge, quantomeno negli accertamenti fondati su dati standard e non relativi alla situazione specifica del singolo contribuente”.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca