Cessione d'azienda: il trasferimento di debiti abbatte l'imposta di registro!

Nella procedura di cessione d'azienda, il trasferimento di debiti immediatamente esigibili, riduce il valore della cessione (fungendo di fatto da modalità di pagamento dell'azienda) e di conseguenza si riflette sull'imposta di registro. Tale meccanismo, che obiettivamente si presta ad atteggiamenti di tipo elusivo, finisce sovente per essere oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con tali premesse, ipotizzando un comportamento di tipo elusivo finalizzato ad ottenere un indebito risparmio di imposta, l'Agenzia delle entrate accertava e procedeva alla rettifica del valore di registro di una cessione d'azienda. Nel caso di specie, infatti, le parti avevano pattuito in 10 mila euro il valore della cessione a fronte del trasferimento di ben 500 mila euro di debiti.

La società accertata impugnava l'avviso in rettifica dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese documentando l'effettiva esistenza dei debiti in una fase pre-cessione a mezzo delle scrittura contabili e dei bilanci degli anni passati.

La Ctp Varese, con sentenza n. 107/03/2013, accoglieva il ricorso e condannava l'amministrazione affermando che le scritture contabili obbligatorie rappresentano piena prova dell'effettiva esistenza dei debiti e sono idonee ad escludere un comportamento elusivo in capo alla ricorrente; inoltre, tali scritture, rendono assolutamente applicabile la norma di cui all'art. 51, comma 3, del DPR n. 131/86, secondo cui il valore della cessione d'azienda deve essere calcolato al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codive civile.

Nonostante la sproporzione tra il prezzo della cessione ed il valore delle passività trasferite, dunque, l'amministrazione finanziaria non può presumere un comportamento elusivo quando vi sia un preciso riscontro della posizione debitoria all'interno delle scritture contabili obbligatorie. Saranno necessari, infatti, ulteriori elementi di prova per intervenire con avviso di accertamento in rettifica.

Prima di pagare, informati!

P. Avv. Giuseppe Mecca

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