CARTELLE INPS: LA PRESCRIZIONE E' QUINQUENNALE!

In caso di cartella di pagamento relativa a crediti contributivi (INPS) e non opposta nei termini previsti dalla legge, il termine di prescrizione rimane quello quinquennale, come previsto dalla legge n. 335/1995. Deve essere rigettata, al contrario, l'opposta tesi rivolta ad affermare la prescrizione decennale dei crediti contributivi nel caso di cartella di pagamento non opposta tempestivamente.

Ad affermalo è stato il Tribunale Civile di Potenza, Sezione Lavoro, per mezzo della sentenza n. 306 del 2015.

Il giudice del capoluogo lucano, dunque, ha apertamente aderito al filone giurisprudenziale scandito dalla nota sentenza n. 25790 pronunciata dalla Corte di Cassazione nel 2009, richiamata più recentemente dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro (sentenza n. 1510/2014), nonchè dalla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro (sentenza n. 668/2014).

Nella sentenza in esame viene richiamato un passaggio fondamentale della suddetta pronuncia: "...alla luce di un più approfondito esame della materia, non si può che ritenere che il solo credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine decennale, per applicazione dell'art. 2953 c.c., mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica".

Al tempo stesso la cartella esattoriale non opposta non può essere in nessun modo equiparata ad un provvedimento giurisdizionale bensì deve essere considerato un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato (in tal senso sentenza n. 12263/2007).

Per vederci chiaro

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com