CARTELLA MAI NOTIFICATA? L’ESIBIZIONE DELL’ESTRATTO DI RUOLO NON BASTA!
Se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella di pagamento sostenendo in giudizio di non averla mai ricevuta, non è sufficiente per Equitalia esibire la ricevuta di ritorno unitamente all’estratto di ruolo. Al contrario, è necessario produrre copia della cartella di pagamento o comunque dimostrare l’effettivo contenuto della busta.
Tale onere probatorio gravante sull’amministrazione finanziaria non può essere assolto con la mera esibizione in giudizio dell’estratto di ruolo.
A ribadire il suddetto principio ci ha pensato questa volta la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la recente sentenza n. 388/03/14.
Il caso di specie riguardava un contribuente il quale, al momento della notifica di un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973, impugnava quest’ultimo sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento (atto presupposto).
Queste le affermazioni testuali dalla Ctp di Reggio Emilia: “Alla società ricorrente è stato esibito l’estratto di ruolo, ma non la vera e propria cartella richiamata nella intimazione e, stante la diversità tra estratto di ruolo e cartella, visti i documenti prodotti, non si ha la prova né si può affermare che la notifica della cartella sia stata effettuata”.
E’ opportuno richiamare in merito una sentenza pronunciata nel 2013 dalla Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 63/2013). I Giudici meneghini, infatti, ebbero modo di qualificare l’estratto di ruolo alla stregua di un “mero atto interno” inidoneo a provare l’effettiva notifica della cartella di pagamento (atto avente natura recettizia).
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com