CARTELLA ESATTORIALE PRESCRITTA: NULLA L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Con cartella esattoriale notificata nell'anno 2003, Equitalia richiedeva al contribuente il pagamento di un importo pari ad € 950,00 circa, a titolo di contributi previdenziali. Nell'anno 2013, a distanza di ben 10 anni, stante il mancato pagamento della predetta cartella esattoriale, Equitalia notificava al contribuente intimazione di pagamento, ex art. 50, comma 2, Dpr 602/1973 al fine di porre in essere l'esecuzione forzata.

Tuttavia, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995, il contribuente impugnava l'atto di intimazione eccependo in primis l'avvenuta prescrizione del diritto di credito sotteso alla cartella di pagamento (atto presupposto dell'intimazione).

Equitalia non si costituiva in giudizio, restando contumace. Alla luce di ciò il Tribunale Civile di Potenza, sezione lavoro, con la sentenza n. 310/2014 accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando nulla l'intimazione di pagamento in quanto relativa ad una cartella ormai prescritta.

Allo stesso tempo, la contumacia da parte di Equitalia non escludeva la condanna alle spese di lite a carico del concessionario.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

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