CARTELLA ESATTORIALE PRESCRITTA IMPUGNABILE ANCHE OLTRE I 60 GIORNI!

La questione affrontata con la sentenza n. 259/22/13 dalla Commissione tributaria regionale di Roma deve ritenersi assai complessa. L’impugnabilità di un credito prescritto, fatto valere a mezzo di cartella esattoriale, viene meno con il decorso dei 60 giorni previsti per l’impugnazione della cartella medesima?

La Ctr Roma, in maniera innovativa, fornisce un’interpretazione molto interessante.

Un contribuente agiva in giudizio attraverso il deposito dell’estratto dei ruoli rilasciato da Equitalia impugnando dei crediti erariali ormai prescritti. Lo stesso contribuente asseriva di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali riportate nell’estratto e che, in ogni caso, tali crediti dovevano ritenersi prescritti stante l’inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Equitalia si costituiva in giudizio e, attraverso il deposito delle cartoline avviso di ricevimento, dimostrava di aver notificato le cartelle esattoriali nell’anno 2005. A parere del concessionario, pertanto, la prescrizione doveva eccepirsi entro il termine di 60 giorni dalla suddetta notifica.

Di tutt’altro avviso i Giudici romani i quali hanno affermato che “non ha alcun rilievo il fatto dell’avvenuta notifica nell’anno 2005 della cartella su accennata poiché, anche volendo partire da tale data, deve ritenersi ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione”

Sulla base di tali motivi la Ctr Roma ha ritenuto fondata la censura di avvenuta prescrizione del credito esattoriale ritenendo tale questione prevaricante rispetto alle eccezioni di inammissibilità considerato che il giudizio posto in essere non può non concludersi con il formale annullamento di un credito non più esigibile!

Prima di pagare, informati!

Dott. Giuseppe Mecca

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