CARTELLA ESATTORIALE NULLA SE NON RIPORTA IL CALCOLO DEGLI INTERESSI

La cartella esattoriale che non riporta analiticamente le modalità di calcolo degli interessi deve essere considerata NULLA e, pertanto, annullabile a seguito di ricorso da parte del contribuente.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 10481/2018.

L’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, infatti, trova fondamento nel più ampio principio di adeguata motivazione degli atti amministrativi, secondo il combinato disposto dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e delle norme previste dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000).

A nulla vale l’indicazione dell’importo totale richiesto a titolo di interessi, essendo necessaria l’indicazione dei criteri e dei metodi matematici di calcolo degli interessi medesimi.

La decisione della Cassazione deve ritenersi di primissima importanza in quanto attiene a tutti gli atti della riscossione notificati sino ad oggi, sicuramente sprovvisti di tale indicazione in quanto redatti secondo un modello ministeriale che non contempla l’indicazione delle informazioni ritenute indispensabili dalla Cassazione.

L’ordinanza in esame assume ancora più rilievo se si considera che la stessa va a confermare quanto già stabilito dai giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 5554/2017.

Avv. Giuseppe Mecca

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