Cartella esattoriale IRAP: il "piccolo" artigiano non deve pagare!

Una micro-impresa di tipo artigiana, nel momento in cui svolge la propria attività lavorativa in assenza di una autonoma organizzazione, deve essere esclusa dal campo di applicazione dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive). Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 374/41/13 dello scorso 4 ottobre.

Nel caso di specie i Giudici milanesi hanno annullato una cartella IRAP non pagata da un contribuente che esercitava attività di installazione e riparazione di serramenti. In particolare (come accade per il lavoratori autonomi) seppur il reddito prodotto si qualifichi come reddito d'impresa, l'artigiano può aver diritto all'esclusione  dall'IRAP ogni volta sia possibile dimostrare che il contribuente "ha svolto la sua attività di artigiano in assenza di organizzazione di capitali e/o lavoro altrui ma, al contrario, si è servito esclusivamente delle sue capacità artigianali, personali e manuali".

L'opposizione alla cartella esattoriale per debiti IRAP, dunque, è possibile. Ciò che occorre dimostrare è l'assenza di organizzazione economica.

La commissione, così decidendo, ha esteso ai redditi d'impresa i principi affermati in ambito di lavoro autonomo dalla nota sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale.

Prima di pagare, informati!

P. Avv. Giuseppe Mecca

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