CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 36 TER NULLA SENZA L’AVVISO PREVENTIVO
A norma dell’art. 36 ter del Dpr 600/1973 l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, può legittimamente procedere all’esclusione delle ritenute d’imposta o delle detrazioni non spettanti al contribuente o ritenute non giustificate adeguatamente a mezzo di documentazione probatoria.
Di conseguenza, l’Ufficio può procedere al recupero di tali somme anche attraverso cartella esattoriale purché quest’ultima sia preceduta dall’avviso inviato al contribuente (con lettera raccomandata a/r) in cui gli si rendono noti gli esiti del controllo formale che ha generato la formazione del ruolo.
Tale principio, sancito dal comma 4 dell’art. 36 ter (“L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”) è stato ribadito di recente dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 1283/10/14.
I giudici della commissione, accogliendo il ricorso presentato dal contribuente, confermavano il giudizio di prime cure affermando testualmente che “l’Ufficio non ha dimostrato di aver effettivamente richiesto al contribuente la documentazione giustificativa e, soprattutto, di avergli comunicato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’accertamento effettuato; tanto che la prova dell’invio e della ricezione del plico raccomandato non è stata fornita né in primo grado, né nel presente grado di appello”.
La mancata comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate, comportando un vizio grave nel procedimento di formazione della pretesa posta a fondamento della cartella esattoriale finale, ha significato l’annullamento della stessa con condanna alle spese di lite per l‘Ufficio.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
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