CARTELLA EQUITALIA PER CONTRIBUTI INPS NON OPPOSTA NEI TERMINI: LA PRESCRIZIONE RESTA QUINQUENNALE!

In caso di mandata opposizione della cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali INPS entro il termine di 40 giorni, la prescrizione resta di natura quinquennale non potendo assumere la cartella di pagamento valore equiparabile al giudicato e, quindi, non potendosi ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 del codice civile. 

A stabilire quanto sopra ci ha pensato il Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 720/2015 pubblicata lo scorso 29 ottobre 2015.

Il Giudice ha chiaramente respinto l'orientamento giurisprudenziale teso a riconoscere all'atto esattoriale, nei casi di mancata opposizione nei termini di legge, valore equiparabile al giudicato. Il termine di prescrizione, per le cartelle di pagamento relative ai crediti previdenziali INPS, resta pertanto di natura quinquennale.

A supporto della decisione assunta, è stata richiamata testualmente la sentenza n. 12263/2007 pronunciata dalla Corte di Cassazione, specificatamente nella parte in cui si afferma che "l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione". 

In senso conforme, può richiamarsi inoltre la sentenza n. 25790/2009 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite.

Avv. Giuseppe Mecca

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