CARTELLA EQUITALIA: IN CASO DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ACCERTAMENTO E' NECESSARIA UNA NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24092/2014 dello scorso 12 novembre 2014, è intervenuta su un tema assai dibattuto (l'annullamento parziale dell'atto impositivo in relazione alla cartella di pagamento successiva), in maniera precisa e senza lasciare spazio ad ulteiori dubbi e/o interpretazioni: nelle ipotesi di annullamento parziale dell'atto impositivo da parte del giudice tributario, sia esso un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione ecc., la relativa cartella di pagamento perde legittimità poichè fondata su una iscrizione a ruolo non più valida.
La sentenza di annullamento parziale, infatti, si sostituisce alla "vecchia" iscrizione a ruolo rappresentando l'unico titolo esecutivo idoneo a legittimare l'attività di riscossione da parte di Equitalia previa notifica della cartella di pagamento al contribuente. Ne consegue, pertanto, che sarà assolutamente necessario procedere ad una nuova iscrizione a ruolo che abbia come titolo esecutivo proprio la sentenza tributaria di annullamento parziale.
I giudici di Piazza Cavour, inoltre, hanno escluso che possa ritenersi sufficiente l'emissione di un provvedimento di sgravio parziale diretto a correggere l'importo iscritto a ruolo. Infatti, non basta rideterminare le somme rispetto alla sentenza tributaria poichè, come sottolineato più volte dalla Cassazione, la precedente iscrizione a ruolo non può più fondarsi su un titolo giuridicamente valido e, pertanto, deve ritenersi del tutto illegittima.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca