AVVISO DI ACCERTAMENTO: L’OMESSA INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE SALVA L’IMPUGNAZIONE TARDIVA

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17020/14 del 25 luglio scorso, è tornata a pronunciarsi sulla mancata menzione degli elementi essenziali all’interno dell’atto impositivo: in particolare, sulla mancata indicazione del giudice competente a decidere in caso di impugnazione dell’atto e dei termini per proporre ricorso.

Orbene, nel tentativo di colmare un vuoto normativo, i giudici di Piazza Cavour hanno prima di tutto escluso che tali omissioni possano rendere illegittimo l’atto di accertamento.

Tuttavia, nell’ottica di salvaguarda il diritto di difesa del contribuente, hanno sottolineato come tale obbligo inosservato dal fisco rende impugnabile l’atto impositivo in qualsiasi momento e quindi anche oltre il decorso dei sessanta giorni dalla sua notificazione.

Si tratta di una sentenza importantissima in quanto si afferma il diritto del contribuente ad essere riammesso in termini ogni qualvolta l’atto di accertamento (di conseguenza, per analogia, anche la cartella di pagamento) risulti sprovvisto di taluno degli elementi essenziali previsti per i provvedimenti amministrativi dalla legge n. 241/1990.

La Cassazione ha poi richiamato l’art. 7 dello Statuto del Contribuente che, nell’idea di favorire un rapporto paritario tra cittadino e amministrazione finanziaria, impone a quest’ultima di fornire al contribuente informazioni adeguate in ordine ai tempi e alle modalità per impugnare l’atto di accertamento.

L’inosservanza di tale obbligo informativo dunque, seppur non espressamente sanzionata dallo Statuto, non può rimanere priva di riscontro sanzionatorio.

Per tali motivi, in conclusione, nei casi di omissione informativa da parte del fisco, si configura per l’atto “viziato” una impugnabilità sine die rispetto alla quale l’amministrazione finanziaria non può far valere nessuna eccezione di decadenza.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

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