Avvisi di accertamento: i limiti alla sottoscrizione per delega

L'avviso di accertamento, come è noto, deve essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio ovvero, per delega, da un dirigente purchè appartenente alla terza area professionale; in caso contrario, l'accertamento deve ritenersi nullo.

Non è tutto. Infatti, in caso di delega, quest'ultima non deve essere generica bensì deve contenere gli estremi dell'atto per il quale si delega la sottoscrizione in modo tale da evitare che determinati atti di accertamento, destinati per importanza ad essere sottoscritti dal solo direttore dell'ufficio, vengano impropriamente sottoscritti da funzionari.

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con la recente sentenza n. 122/02/15, dunque, delinea i limiti della sottoscrizione per delega e non solo.

Con la suddetta sentenza i giudici lucani hanno altresì affermato che è onere dell'amministrazione finanziaria fonire prova al contribuente dei requisiti gerarchici e della esistenza della delega e di farlo già in una fase PRE CONTENZIOSO non essendo a tal fine necessario l'esercizio dei poteri istruttori attribuiti al giudice tributario "La Commissione non è tenuta ad ordinare l'esibizione dei documenti necessari a soddisfare tale onore, nè può accettarli se prodotti in sede di prima udienza di trattazione".

Per vederci chiaro.

Avv. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com