AUTOTUTELA EQUITALIA: LA RISPOSTA DEVE ARRIVARE DAGLI ENTI E A MEZZO RACCOMANDATA CON A/R
Come è noto, con la legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013), è stato introdotto nel nostro ordinamento un importante strumento giuridico di difesa del contribuente nella fase stragiudiziale: trattasi della "nuova" autotutela. Leggi un nostro precedente lavoro dedicato all'autotutela HAI RICEVUTO UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA? ECCO COME DIFENDERSI
Tale istituto, disciplinato dall'art. 1, commi 537-544, della predetta legge n. 228, prevede la possibilità di inoltrare l'istanza in autotutela direttamente all'agente della riscossione. Succesivamente, infatti, sarà Equitalia a trasmettere l'istanza all'ente creditore interessato.
La norma prevede un "termine massimo" entro il quale l'ente dovrà fornire la riposta al contribuente circa l'esito dell'istanza: tale termine è pari a 220 giorni. Inoltre la norma è molto chiara anche sulle "modalità della risposta" che dovrà avvenire necessariamente a mezzo raccomandata con a/r.
In sede di applicazione della citata normativa, tuttavia, si sono profilate una serie di problematiche. Vediamo i casi più frequenti.
RISPOSTA PERVENUTA DIRETTAMENTE DA EQUITALIA Tale problematica, per fortuna, si è verificata in maniera più frequente soprattutto nei primi mesi di applicazione della normativa. E' sempre più raro, infatti, che Equitalia cada in questo "palese" errore. E' evidente, come previsto dalla normativa contenuta nei commi 537-544, che Equitalia non può entrare nel merito delle ragioni profilate dal contribuente all'interno dell'istanza in autotutela. L'agente della riscossione, al contrario, deve limitarsi ad un mero controllo formale trasmettendo l'istanza all'ente impositore interessato che rappresenta, di fatto, l'unico soggetto titolato ad esprimersi circa la fondatezza o meno delle ragioni espresse dal contribuente.
RISPOSTA VIA EMAIL O VIA POSTA ORDINARIA Anche su questo punto la normativa è sin troppo chiara. La legge cristallizza una modalità di invio della risposta da parte dell'ente al contribuente: la raccomandata con ricevuta di ritorno. E' evidente, dunque, che qualsiasi altra modalità di invio dovrà ritenersi non conforme al modello previsto dal legislatore e, pertanto, la lrisposta dovrà ritenersi come mai pervenuta all'istante. Infatti, difronte ad una previsione normativa così netta, non potrà in nessun modo invocarsi una efficacia sanante legata al raggiungimento dello scopo e/o all'avvenuta conoscenza della riposta seppur attraverso l'utilizzo di altre modalità di comunicazione.
RISPOSTA VAGA O NON SUPPORTATA DA DOCUMENTAZIONE Tale problematica, purtroppo, è piuttosto diffusa. Molti enti, infatti, non hanno colto la portata della "nuova" autotutela. Trattasi di uno strumento deflattivo del contenzioso che mira ad anticipare in una fase stragiudiziale e preventiva il rapporto, a volte "spigoloso", tra contribuente ed amministrazione finanziaria. L'istanza in autotutela, dunque, consente al contribuente la possibilità di comunicare con l'ente impositore e di far valere le proprie ragioni difensive senza la necessità di aprire un contenzioso. E' evidente, per questi motivi, che l'ente creditore non dovrà limitarsi a fornire una risposta generica, non supportata da valide argomentazioni e/o da documentazione ma, al contrario, dovrà comportarsi come farebbe in un contesto processuale, esibendo al contribuente tutta la documentazione a supporto della risposta elaborata. Senza considerare che, trattandosi di atti aventi natura amministrativa, la non adeguata motivazione ne comporterebbe la nullità.
E DOPO I 220 GIORNI? Anche su questo aspetto non sono mancati gli interrogativi. In realtà la questione è tutt'altro che complessa. Trascorsi inutilmente 220 giorni dall'invio dell'istanza, in caso di mancata risposta da parte dell'ente creditore, il contribuente dovrà richiedere ad Equitalia l'annullamento delle cartelle interessate dall'autotutela. Trattasi di un effetto previsto dalla legge pertanto l'agente della riscossione non potrà che limitarsi ad applicare le disposizioni normative previste dalla legge n. 228/2012. E' ovvio che, laddove l'agente della riscossione non dovesse provvedere all'annullamento delle cartelle, il contribuente potrà agire in giudizio per richiedere la tutela dei propri diritti e una sentenza che ordini ad Equitalia di comportarsi in meniera conforme al dettato normativo.
Quelle analizzate rappresentano le questioni in merito alle quali abbiamo ricevuto il maggior numero di richieste di consulenza e di spiegazioni da parte di contribuenti e addetti ai lavori. Non mancano, tuttavia, ulteriori profili di criticità che ci riserviamo di approfondire in un successivo e specfico lavoro.
Per vederci chiaro.
Avv. Giuseppe Mecca