Autotutela Equitalia: dopo 220 giorni è sufficiente una comunicazione!
Arrivano le prima interpretazioni dottrinali relative alla "nuova" autotutela introdotta con la legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013). L'art. 1, comma 540, della suddetta legge così recita: "In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi".
L'espressione "di diritto" postula una posizione giuridica soggettiva già acquisita con l'inutile decorso del termine di cui sopra; ne deriva che non occorre alcuna richiesta (o messa in mora) a Equitalia od all'ente impositore ma, al contrario, sarà sufficiente una semplice comunicazione indirizzata all'agente della riscossione il quale, in virtù dell'espressa disposizione normativa, procederà al discarico dei ruoli dandone avviso all'ente titolare del credito.
Prima di pagare, informati!
P. Avv. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com