ATTO TRIBUTARIO INTESTATO AL DE CUIUS? LA NOTIFICA E’ NULLA
La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con la recente sentenza n. 2100/22/14, è tornata su un tema sempre attuale e ostico allo stesso tempo: nelle ipotesi di atto tributario intestato alla persona deceduta, anziché collettivamente e impersonalmente agli eredi come previsto dall’art. 65 del DPR n. 600/1973, la notifica è nulla ed insanabile.
La sentenza pronunciata dai giudici di Lecce lo scorso 20 ottobre conferma un orientamento ormai consolidato nonostante la prassi che vede ancora Equitalia e Agenzia delle entrate continuare a notificare atti tributari a persone ormai decedute, a volta da moltissimi anni.
Il pronunciamento della commissione, a ben vedere, muove da un ragionamento logico-giuridico inappellabile: “la notifica dell’avviso di accertamento intestata al de cuius ed effettuata direttamente nei confronti dell’odierno appellante presso il proprio indirizzo, è da ritenersi insanabilmente nulla giacché, in difetto della comunicazione prevista dall’art. 65 del DPR n. 600/1973, come nel caso, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso , ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente”.
Di conseguenza “l’inosservanza di tale procedimento notificatorio, incidendo sul rapporto tributario, poiché relativo ad un soggetto non più esistente, implica la nullità insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento”.
Il problema interessa migliaia di contribuenti i quali, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, avrebbero diritto ad ottenere l’annullamento dell’atto tributario. Sarebbe opportuno, in conclusione, che gli uffici dell’amministrazione finanziaria recepissero l’orientamento rimarcato dai giudici della Ctp di Lecce nell’ottica di un rapporto di trasparenza e lealtà nei confronti del contribuente/cittadino.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com