ACCERTAMENTO SU COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: RESPONSABILITA’ SOLIDALE MA AUTONOMA IMPUGNABILITA’ DA PARTE DEL VENDITORE
Come è noto, nei casi di accertamento relativo ad una compravendita immobiliare, si profila una ipotesi di responsabilità solidale tra acquirente e venditore i quali saranno entrambi obbligati al pagamento della maggiore imposta accertata unitamente alla sanzione tributaria.
Cosa accade se l’acquirente presta acquiescenza pagando interamente i tributi liquidati?
La questione non è di poco conto in quanto il venditore ha un interesse ulteriore a contestare l’atto impositivo stante la possibilità che da tale accertamento ne derivi un secondo sui redditi alla luce della plusvalenza derivante dal maggior valore accertato.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo (sentenza n. 326/10/2014) che, sulla base di un raffinato ragionamento giuridico, ha ritenuto possibile la proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione da parte del venditore nonostante la completa definizione dello stesso da parte dell’acquirente.
Il pagamento da parte dell’acquirente, infatti, non comporta la cessazione della materia del contendere né tantomeno il venir meno del diritto di difesa del venditore poiché “sussiste in capo al venditore un concreto interesse ad agire, giacché la plusvalenza di valore dell’immobile, accertata dall’Ufficio, si riflette nei suoi confronti sulla misura delle imposte dirette”.
La differenza tra venditore e acquirente, dunque, si declina dal punto di vista dei risvolti fiscali con la conseguenza che è del tutto legittimo assicurare agli stessi la possibilità di seguire strategie processuali diverse e autonome.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com