Accertamento notificato al familiare non convivente? la notifica è inesistente!

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26189 del 21 novembre 2013, ha inteso far chiarezza in tema di notifica degli atti di accertamento al familiare non convivente. Tale esigenza è scaturita da una serie di pronunce adottate, soprattutto, da Commissioni tributarie provinciali le quali, nell'ultimo periodo, si sono mostate orientate verso la validità della notifica effettuata nelle mani del familiare, seppur non convivente e residente in un luogo diverso rispetto al contribuente.

Alla base dell'orientamente sopra citato, vi sarebbe una presunzione in virtù della quale l'atto consegnato al familiare non convivente verrebbe certamente portato a conoscenza dell'effettivo destinatario in tempi ragionevoli. Tale impostazione, fortunatamente scongiurata dai Giudici della Cassazione, risulta assai discutibile.

Da un lato, infatti, non si può presumere che, sulla base del mero rapporto di parentela, l'atto giungerà al destinatario in tempi ragionevoli (è un ragionamento, si badi, fuori dalla logica delle norme e del diritto!); dall'altro, non vi è prova del raggiungimento dell'atto al destinatario nè del momento in cui l'atto giunge effettivamente al destinatario.

Gli ermellini, pronunciandosi su un caso di notifica effettuata nei confronti della madre del contribuente, residente in un luogo diverso, hanno affermato chiaramente che, in tali casi, non opera la “presunzione di convivenza non meramente occasionale...non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l’ipotesi della presumibile consegna”.

Tale modalità di notificazione dell'atto di accertamento, considerata giuridicamente inesistente, ha dato luogo altresì alla nullità derivata dell'avviso con conseguente azzeramento delle somme accertate.

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P. Avv. Giuseppe Mecca

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