ACCERTAMENTO IN RETTIFICA SU COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: NON BASTANO I VALORI OMI
L’accertamento in rettifica su una compravendita immobiliare non può essere fondata dall’Ufficio sulla mera differenza tra il prezzo indicato nell’atto di trasferimento e i valori rilevati dall’Omi (Osservatorio del Mercato Immobiliare); al contrario, l’amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità del corrispettivo dichiarato.
In particolare, dovranno essere considerate caso per caso le circostanze soggettive e oggettive del trasferimento e, proprio sulla base delle singole specificità del caso, dovrà essere quantificata la base imponibile.
Sulla base di queste motivazioni, la Commissione tributaria regionale di Brescia (sentenza n. 482/63/14) accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando nullo l’avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Il Collegio regionale meneghino ha poi affrontato un’altra interessante questione.
Infatti, a seguito dell’intervento del legislatore comunitario, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 35, comma 23, della legge n. 223 del 2006.
Di conseguenza l’amministrazione finanziaria non può più basare tale tipologia di accertamento (in rettifica sul valore della compravendita immobiliare) sulla circostanza che il valore della compravendita sia inferiore all’importo del mutuo erogato per l’acquisto dell’immobile.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
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