ABUSO DEL DIRITTO: NUOVO STOP ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI

L’art. 20 del Tur prevede testualmente che “l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Sulla base di questa norma, l’Agenzia delle entrate spiccava avviso di accertamento in rettifica dell’imposta di registro nei confronti di una società lombarda, presumendo la natura elusiva degli atti posti in essere da quest’ultima.

Tale società, infatti, secondo una schema sempre più diffuso, operava dapprima la cessione del ramo d’azienda in una newco per poi cedere le relative quote di partecipazione ad un soggetto terzo nelle settimane successive. A parere dell’Ufficio si realizzava così una cessione d’azienda “indiretta” tesa ad ottenere un indebito vantaggio fiscale.

L’imposta di registro prevista per la cessione d’azienda, infatti, è proporzionale al valore della cessione mentre l’imposta di registro prevista per la cessione di quote è stabilita in misura fissa e, pertanto, risulta molto più vantaggiosa.

Tuttavia la Commissione tributaria provinciale di Milano, adita dalla società accertata, con la sentenza n. 3479/41/14 del 7 aprile scorso, ha escluso “che l’Ufficio fiscale possa fornire una propria valutazione di atti collegati tra loro, fino ad attribuire agli stessi effetti e conseguenze diverse da quelle perseguite dalle parti e rese palesi dai negozi”.

Il Collegio provinciale conferma dunque l’orientamento della Commissione meneghina, già espresso all’interno della sentenza n. 519/36/14 del 29 gennaio 2014, oggetto della nostra attenzione con il lavoro a cui si rimanda ACCERTAMENTO E CESSIONE D’AZIENDA: STOP ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI!.

Sulla base delle medesime argomentazioni assunte dai colleghi della regionale, la Commissione tributaria provinciale di Milano dichiarava pertanto “illegittimo l’atto con il quale l’Ufficio riqualifica in cessione di ramo d’azienda due distinti negozi di conferimento d’azienda e di cessione di partecipazioni”.

Per vederci chiaro.

Dott. Giuseppe Mecca

dott.mecca.giuseppe@gmail.com