ABUSO DEL DIRITTO: ANCORA UN FRENO DALLA CASSAZIONE
Non si può parlare di elusione fiscale in presenza di fatture generiche legate a pratiche di cost sharing agreement fra società collegate. A fissare l’ennesimo paletto all’abuso del diritto ci ha pensato la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8847/14 del 16 aprile scorso.
Il tema, già affrontato ampiamente dal nostro portale (DELEGA FISCALE 2014: COME CAMBIERA’ L’ABUSO DEL DIRITTO!), è di primissima importanza attenendo ai poteri di “ingerenza” del fisco in merito agli atti di natura economica e contabile posti in essere dai contribuenti.
Quando si parla di cost sharing agreement si fa riferimento alla stipula, normalmente da parte di società multinazionali consociate, di particolari accordi finalizzati alla regolamentazione delle operazioni di riaddebito dei costi per i servizi infragruppo (ad es. servizi di consulenza forniti a tutte le società del gruppo).
Proprio relativamente ad un caso di cost sharing agreement, l’Agenzia delle Entrate di Torino elevava avviso di accertamento ritenendo la fattura, emessa da una società del gruppo nei confronti di una consociata, troppo generica nell’espressione “consulenza come da contratto fra imprese dello stesso gruppo”.
I Giudici della Cassazione, confermando l’esito del giudizio di appello, accoglievano le ragioni del contribuente sottolineando tre aspetti decisivi:
- Le pratiche di cost sharing agreement sono assolutamente in linea con le norme fiscali italiane;
- Tali contratti non danno luogo ad un transfer princing domestico (ossia ad una cessione di beni infragruppo ad un valore inferiore rispetto a quello di mercato);
- I contratti infragruppo di cost sharing agreement sono stati ritenuti ammissibili dalla stessa amministrazione finanziaria già con circolare del 22.09.1989.
Per tali motivi, nelle ipotesi di fatture generiche legate a pratiche contrattualistiche infragruppo all’interno di società collegate, non si può parlare di abuso del diritto.
Per vederci chiaro.
Dott. Giuseppe Mecca
dott.mecca.giuseppe@gmail.com